E COMMERCE (COMMERCIO ELETTRONICO)
Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2003
La definizione di commercio elettronico, conosciuta oramai a livello internazionale comprende lo svolgimento - per via elettronica - di transazioni ed, in generale, di attività commerciali, quali la commercializzazione di beni e/o di servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione on-line di operazioni finanziarie e di borsa, la gestione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di altre procedure, di tipo transattivo, delle Pubbliche Amministrazioni. Come è noto, all’interno della macrocategoria del commercio elettronico, si è soliti distinguere le attività commerciali e le transazioni tra imprenditori o, comunque, tra operatori professionali (business to business) da quelle in cui una parte, solitamente il fornitore di beni e/o servizi, è un’impresa commerciale (o un operatore professionale) e l’altra, il cliente/utente, è un consumatore, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (business to consumer). Accanto alla contrapposizione tra B2B e B2C, si distinguono ulteriormente le transazioni “telematiche” tra imprese e Pubblica Amministrazione (Public Agencies to business) dai servizi erogati, attraverso Internet, dalla Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini (Public Agencies to citizens). Le questioni giuridiche sollevate da Internet e, specificatamente, dall’e-commerce coinvolgono trasversalmente tutti i rami del diritto, richiedendo un’accurata opera di analisi ed interpretazione delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, di più o meno recente approvazione, in coordinamento con i principi generali del nostro ordinamento giuridico.
L’esigenza
di una specifica regolamentazione, con conseguente armonizzazione delle
normative nazionali, in materia di commercio elettronico è stata
affrontata dal legislatore comunitario con l’adozione della Direttiva
2000/31/CE (in G.u.C.e. 17/7/2000 L178/1), la quale si è occupata per la
prima volta di commercio
elettronico in modo organico, ancorché non esaustivo. Affrontando la materia delle transazioni concluse tramite Internet, la Direttiva si propone di elaborare soluzioni capaci di misurarsi con un fenomeno in continua evoluzione ed espansione, introducendo una disciplina minimale, a carattere generale, volta a creare un quadro normativo di riferimento valido per tutti gli Stati membri.
Promuovendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri (art 1, 1° comma), la Direttiva 2000/31/CE ha posto l’accento sull’esigenza di armonizzazione delle normative nazionali, con particolare riferimento al regime di stabilimento dei “prestatori dei servizi della società dell’informazione”, ai contratti conclusi per via elettronica, ed alle informazioni generali che devono essere fornite dai prestatori ai destinatari dei servizi ed alle competenti autorità. Il
legislatore italiano ha recepito i principi dettati dalla Direttiva
2000/31/CE con D.lgs. n. 70/2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 aprile 2003, Supplemento ordinario n. 61), entrato in vigore il 14
maggio 2003. In
primo luogo la normativa in esame, agli articoli 1-3, delimita l’ambito
di applicazione della nuova disciplina, escludendo espressamente da tale
ambito interi settori dell’ordinamento giuridico, tra i quali vanno
menzionati il settore del diritto tributario, quello relativo al
trattamento di dati personali ed alla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, le questioni relative ad accordi o
pratiche di cartello, la professione di notaio, la rappresentanza e la
difesa processuale, le attività di gioco e scommessa. Esclusioni
a parte, il legislatore, in conformità ai dettami della Direttiva
2000/31/CE, ha adottato un duplice criterio al fine di determinare il
campo di applicazione della disciplina relativa al commercio elettronico:
da una parte il D.Lgs.vo trova applicazione solo nei confronti dei
prestatori di servizio “stabiliti” nel territorio italiano (criterio
soggettivo), dall’altro la nuova disciplina si applica alle attività
che possono essere qualificate come “servizi della società
dell’informazione” (criterio oggettivo). In
proposito va sottolineato che, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs.vo
70/2003, i “servizi della società dell’informazione” consistono in: - attività economiche svolte in linea - on line; -
qualsiasi servizio della società dell'informazione prestato normalmente
dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi, secondo le precisazioni e
nei limiti di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni. Una
volta chiarito quali attività ricadano nel campo di applicazione della
nuova normativa, gli artt. 7, 12 e 13 del D.L.gs.vo 70/2003
impongono al prestatore del servizio (l’imprenditore) una serie
articolata di obblighi informativi, in aggiunta a quelli previsti per
specifici beni e servizi, da fornire al destinatario del servizio (che non
è necessariamente un consumatore) sia in via preventiva, sia in fase
precontrattuale, sia prima dell’inoltro dell’ordine, prevedendo
pesanti sanzioni amministrative in caso di violazione. Inoltre
viene stabilito il principio che le norme del Codice Civile sulla
conclusione dei contratti sono applicabili anche ai contratti stipulati
per via telematica. Gli
artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs.vo 70/2003 si occupano di disciplinare la
materia delle comunicazioni commerciali, imponendo al prestatore del
servizio precisi obblighi informativi sin dal primo invio della
comunicazione commerciale e regolamentando l’utilizzo di comunicazioni
commerciali non sollecitate. Anche in questo caso le violazioni sono
sanzionate. Infine il D. Lg.s.vo 70/2003
regolamenta la responsabilità dei prestatori intermediari ed incoraggia
l’adozione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali,
professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello
comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione della
disciplina del commercio elettronico, nonché l’uso di strumenti di
composizione extragiudiziaria di eventuali controversie. Ciò
premesso, va evidenziato che una serie di provvedimenti comunitari e
nazionali contribuiscono ad ulteriormente disciplinare la materia in
esame, introducendo apposite discipline volte a regolamentare settori ed
ambiti che si intrecciano con l’attività di commercio elettronico. In generale, con riferimento alla disciplina applicabile
all’attività di vendita di beni, attraverso il commercio
elettronico, vengono in rilievo il D.lgs.vo 114/98, sulla riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, e le specificazioni
contenute nella Circolare, 1/6/2000, n. 3487/C del Ministero
dell’Industria, che si è soffermata - in particolare - sulla questione
dell’esercizio contemporaneo dell’attività di vendita “al
dettaglio” e di vendita “all’ingrosso”, mediante l’utilizzo di
uno stesso sito Internet. Con particolare riferimento, poi, alle categorie del business to business e del business to consumer, assumono rilevanza le questioni connesse alla validità giuridica ed agli effetti prodotti dal contratto concluso mediante lo scambio di documenti informatici privi di sottoscrizione (ad es. attraverso la modalità del “point and click” ovvero tramite l’invio di e-mail), nonché quelle relative alla validità ed alla efficacia di eventuali clausole vessatorie o abusive, soprattutto alla luce della rigorosa normativa nazionale ed europea posta a tutela dei diritti del consumatore. In tale contesto, assumono particolare rilievo il D.lgs. 185/99 in materia di contratti conclusi a distanza, il D.lgs. 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, nonché il D.lgs. 74/1992 sulla pubblicità ingannevole ed il d. Lgs.vo n. 67/2000 sulla pubblicità comparativa oltre, naturalmente, alla disciplina sulle clausole abusive contenuta negli artt. 1469-bis e seguenti del codice civile. Di particolare rilevanza, è altresì il D. Lgs. 2/02/2002, n. 24, emanato in attuazione della Direttiva 44/99/CE relativa a "taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo". Infine
vengono in rilievo le seguenti normative comunitarie e nazionali: ·
Firme
elettroniche e Firma digitale: nel 2002 il legislatore italiano ha dato attuazione, con
D. Lgs.vo n. 10/2002 e successive integrazioni (D.P.R. 137/2003), alla
Direttiva sulle firme elettroniche 1999/93/CE, a completamento di un
processo normativo volto a regolamentare l’intero settore in oggetto,
apportando sostanziali modifiche ed integrazioni alla normativa
disciplinante la Firma digitale (introdotta
per la prima volta in Italia con DPR 513/1997 e successivamente
riformata con DPR 445/2000); ·
Commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
disciplinata dalla Direttiva 2002/65/CE, la quale ha modificato le
Direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE; ·
Codice
delle Telecomunicazioni: adottato con D.lgs. n. 259/2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, Supplemento ordinario n. 150/L) ed entrato
in vigore il 16 settembre 2003, il Codice delle Telecomunicazioni
recepisce le Direttive Comunitarie 2002/19/Ce (direttiva accesso),
2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni), 2002/21/Ce (direttiva quadro),
2002/22/Ce (direttiva servizio universale); ·
Codice
Privacy:
emanato con D.Lgs.vo 196/2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L),
entrerà in vigore il 1° gennaio 2004. Il Codice Privacy ha recepito i
principi sanciti dalla Direttiva 2002/58/CE, introducendo una specifica
disciplina in relazione al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,
integrando le disposizioni del D.Lgs.vo 70/2003. Alla luce di queste premesse di carattere generale, si evince che l’offerta di beni e/o di servizi attraverso Internet, così come il relativo meccanismo di accettazione da parte del destinatario della stessa, presuppone un’attenta analisi della normativa vigente, oltre che delle regole del mercato. |
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