Verso la fatturazione in forma elettronica
Il Sole 24 Ore - inserto @lfa - Giovedì 8 luglio 2004
I
quattro provvedimenti emanati quest’anno hanno completato il quadro
delle norme indispensabili per effettuare la fatturazione in forma
elettronica e realizzare l’archiviazione ottica sostitutiva delle
scritture contabili. In gennaio sono stati emanati sia le nuove regole
tecniche sulla firma elettronica, che l’attesissimo decreto del
ministero dell’Economia e delle finanze (23-01-04), attuativo della
legge 489/94, circa le modalità di archiviazione delle scritture, nonché
di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.
In febbraio è stata la volta della nuova delibera Cnipa sulla
conservazione ottica dei documenti (11/04) e del Dlgs 52/04 che ha
recepito la Direttiva sulla fattura elettronica. Si
tratta del raggiungimento di un primo traguardo dopo anni di attesa, che
disegna una disciplina tuttavia ancora ben lontana dal poter essere
definita completa. È quanto è emerso da un convegno organizzato da @dincom
(Associazione diritto, informazione e comunicazione multimediale), in
collaborazione con Assolombarda. Indubbiamente
tutto sarebbe più semplice se il ministero dell’Economia si fosse
coordinato con il dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie e con
il Cnipa. È stato invece emanato, dopo 10 anni di attesa, un decreto che
rimanda alla vecchia delibera Aipa (42/01), creando uno sfasamento di
definizioni nonché una lacuna macroscopica sulla questione delle modalità
di conservazione dei documenti originali non unici. Su quest’ultimo
punto, esponenti dello stesso ministero hanno pubblicamente dichiarato, in
altre sedi, che si è trattato semplicemente di una svista e che il
problema sarà risolto con l’emanazione di una circolare esplicativa. In
ogni caso il sistema, nella sua struttura complessiva, risulta ormai
configurato e suscettibile di una cauta applicazione, tenendo conto che
ulteriori aggiustamenti normativi, potrebbero arrivare con l’emanazione
della cosiddetta legge di «semplificazione 2001». Firma
elettronica. Le nuove regole
tecniche disciplinano soltanto la firma digitale, cioè quel particolare
tipo di firma elettronica qualificata che è basata sul sistema della
doppia chiave asimmetrica. In altri termini l’unica firma «pesante»,
che conferisce al documento l’efficacia di piena prova fino a querela di
falso, è oggi la firma digitale, in quanto è l’unica esistente sul
mercato con i requisiti tecnici sufficienti. Fattura
elettronica. La fatturazione
in forma elettronica si realizza mediante l’apposizione del riferimento
temporale, della firma digitale dell’emittente e la trasmissione per via
elettronica, o mediante sistemi Edi (Electronic data interchange).
L’emissione della fattura per via elettronica necessita dell’accordo
preventivo del destinatario, poiché l’unica modalità di conservazione
ammessa per questo tipo di fatture è quella elettronica. Viceversa le
fatture spedite o ricevute in copia cartacea possono essere archiviate
indifferentemente con l’una o l’altra modalità. Documenti
informatici rilevanti a fini tributari.
Le scritture e i documenti informatici, per essere rilevanti a fini
fiscali, devono essere elaborati in formato statico non modificabile e
riportare il riferimento temporale e la firma digitale dell’emittente.
Per il processo di vera e propria conservazione è necessario
l’intervento del responsabile della conservazione, che provvederà a
memorizzare i documenti su supporto idoneo apponendo la propria firma
digitale e la marca temporale. In ogni caso questo procedimento deve
essere effettuato con cadenza quindicinale per le fatture e almeno annuale
per tutti gli altri documenti. Documenti
analogici. La conservazione
digitale dei documenti cartacei si realizza mediante la memorizzazione
dell’immagine su idonei supporti. Per la distruzione degli archivi
cartacei, il decreto richiede l’ulteriore intervento del pubblico
ufficiale, con apposizione di riferimento temporale e propria firma, senza
distinguere tra documento originale unico o non unico. Il che
significherebbe, in mancanza di una pronta correzione della svista,
rendere di fatto non più conveniente l’archiviazione ottica
sostitutiva, ad esempio delle fatture cartacee, a causa degli eccessivi
oneri organizzativi e connessi costi notarili. Responsabile della conservazione. Ha un ruolo strategico fondamentale per la progettazione e realizzazione organizzativa e tecnologica dell’intero procedimento. Dovrà inoltre controllare la corretta operatività del sistema e delle procedure, ivi incluse le misure di sicurezza, la convocazione del notaio quando necessaria e la verifica, almeno ogni 5 anni, della leggibilità nel tempo dei documenti. In altri termini le aziende dovranno porre particolare attenzione nel reperire le competenze adatte a svolgere questo ruolo, che non sarà presumibilmente attribuibile a un singolo soggetto, ma richiederà la costituzione di un team composito di figure professionali, interne o anche, in parte, esterne all’azienda. Avv. Allegra Stracuzzi |
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