LE FIRME ELETTRONICHE, I DOCUMENTI INFORMATICI E LA CONSERVAZIONE OTTICA SOSTITUTIVA
Aggiornamento: 10 gennaio 2007
Abbiamo cominciato ad
occuparci di efficacia giuridica del documento informatico nel 1987. Da
quella data, abbiamo seguito il lungo e faticoso iter normativo, che,
passando per il riconoscimento della rilevanza giuridica di tale documento
nel nostro ordinamento, ha visto susseguirsi nel tempo vari provvedimenti,
di matrice comunitaria e nazionale, di rango primario e secondario, fino a
giungere ad una disciplina organica, contenuta in un unico testo
normativo.
Con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93) (di seguito, per brevità, "Codice PAD") è stato emanato, infatti, il Codice dell'amministrazione digitale. L'entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio 2006. A fronte dei pareri critici del Consiglio di Stato e dell'ampio dibattito dottrinale suscitato dal suddetto testo di legge, è stato emanato il D. lgs. 4 aprile 2006, n. 159 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2006, S.O. n. 105/L), che ha apportato alcune ulteriori modifiche all'impianto delineato dal testo del Codice PAD, nella sua formulazione originaria. Il Codice PAD ha innovato profondamente la normativa relativa alla materia in esame, abrogando quasi completamente il D.P.R. 445/2000, raggruppando in un unico provvedimento di fonte primaria anche norme di fonte secondaria e lasciando a quest'ultima soltanto la disciplina degli aspetti prettamente tecnici. Di rilievo sono gli interventi in tema di firme elettroniche (rispetto all'impianto previgente, è stata eliminata la c.d. "firma elettronica avanzata"), di efficacia probatoria del documento informatico, nonché di responsabilità dei certificatori, della trasmissione dei documenti informatici, dell'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC). Anche il settore pubblico è stato profondamente coinvolto nel procedimento di innovazione portato dal Codice PAD. Il Codice contiene, ad esempio, importanti enunciazioni, anche di rilevanza costituzionale: si pensi, all'affermazione del diritto all'uso delle tecnologie (art. 3), alle modalità di partecipazione al procedimento amministrativo informatico (art. 4), all'alfabetizzazione informatica (art. 8). Il Codice, si occupa inoltre dei servizi erogati on line dalle PA e dei requisiti dei siti delle PA. Infine, introduce l'istituto del riuso del software e il Sistema Pubblico di Connettività. Come prima, il Codice conferma che le norme relative ai documenti informatici, alle firme elettroniche, ai pagamenti elettronici, ai libri e alle scritture, nonché quelle relative alla trasmissione dei documenti informatici trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti privati. Per quanto riguarda, invece, la materia della conservazione ottica sostitutiva, un profondo impulso normativo si era registrato già nei primi mesi del 2004, con i seguenti provvedimenti (emanati sotto la vigenza del D.P.R. 445/2000 e che pertanto oggi devono ovviamente essere letti, interpretati e applicati in coordinamento con le nuove vigenti norme del Codice PAD): - D.P.C.M. 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (G.U. n. 98 del 27 aprile 2004); - D.M. Economie e Finanze 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004); - Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 -Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (G.U. n. 57 del 9 marzo 2004); - D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004). Quale supporto interpretativo, peraltro non in grado di risolvere le numerose questioni dubbie, nel 2005 l'Agenzia delle Entrate ha emanato una Circolare (n. 45/2005 del 19 ottobre 2005), in materia di fatturazione elettronica. Si deve segnalare un altro importante tassello in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. E' stata infatti recentemente emanata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare del 06.12.2006, n. 36/E - avente ad oggetto il D.M. 23.01.2004 - . Il provvedimento citato chiarisce alcuni dubbi interpretativi, coordinando tutte le norme applicabili in materia. In particolare, la Circolare fornisce dei chiarimenti ai fini della corretta individuazione del documento informatico e analogico rilevante ai fini tributari; definisce le caratteristiche delle operazioni di memorizzazione digitale, di archiviazione, di conservazione elettronica, di riversamento (diretto e sostitutivo), di distruzione dei documenti analogici; descrive alcuni aspetti operativi relativi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'impronta dell'archivio informatico, all'esibizione dei documenti rilevanti ai fini tributari, alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Alcuni aspetti tecnici sono rinviati ad un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzie - attualmente in corso di emanazione - (ad es. le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica della comunicazione di cui all'art. 5 del D.M. 23.01.2004). Il quadro normativo creato dai suddetti provvedimenti, pur costituendo un primo importante traguardo, difficilmente può invece considerarsi come un definitivo punto di arrivo: molti aspetti dovranno essere semplificati e chiariti, tenendo conto anche dei rilievi, delle osservazioni e delle istanze che stanno emergendo in questa prima fase applicativa. |
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