Le regole-chiave per il commercio elettronico
Il Sole 24 Ore - Venerdì 9 febbraio 2001
La
Direttiva europea sul commercio elettronico (n.2000/31), che riguarda
numerose problematiche giuridiche relative all'utilizzo di Internet (dalla
responsabilità dei providers alla composizione stragiudiziale delle
controversie on line), dovrà essere recepita entro l'anno dagli Stati
membri. Prima di cominciare a commentarne i contenuti, sembra tuttavia
necessario ricordare che esiste già una normativa nazionale, applicabile
alle attività di e-commerce. Innanzitutto l'imprenditore che vuole
svolgere, tramite Internet, attività di vendita di beni nei confronti dei
consumatori, deve prendere in esame l'art. 18 del D.Lgs. 114/98 (Riforma
del Commercio). La norma infatti stabilisce che le forme speciali di
vendita al dettaglio, effettuate tramite "..altri sistemi di
comunicazione.." sono soggette alla previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la sede legale, o la residenza se persona fisica.
Tale attività inoltre non può essere iniziata prima che siano decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del comune.
Nella comunicazione al comune deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti per l'esercizio dell'attività, previsti dall'art. 5 e deve
essere indicato il settore merceologico. Ne consegue che, se si intende
utilizzare un sito Internet, per vendere prodotti alimentari, è
necessario essere anche in possesso dei requisiti indicati specificamente
per tale attività. La violazione di tale norma prevede una sanzione di
carattere amministrativo, che consiste nel pagamento di una somma da 5 a
30 milioni e, nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco
può disporre anche la sospensione dell'attività, fino ad un massimo di
20 giorni (art 22). L'art. 18 stabilisce inoltre che è vietato inviare
prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre
l'invio di campioni di prodotti o di omaggi è consentito purchè sia
senza spese o vincoli per il consumatore. Tralasciando la questione delle
operazioni di vendita all'asta, che richiederebbe una trattazione a parte,
si noti che questo elenco di prescrizioni si riferisce soltanto
all'attività di "commercio al dettaglio", cioè all'attività
di coloro che professionalmente acquistano beni/merci (alimentari e non),
in nome e per conto proprio, per rivenderle al consumatore finale (vendita
di beni nel business to consumer). Ciò significa che non rientrano in
tale disciplina né l'attività di fornitura di servizi on-line (rivolta
sia a professionisti che consumatori), né quella di "commercio
all'ingrosso" che, secondo la definizione adottata dal decreto,
riguarda coloro che acquistano professionalmente, in nome e per conto
proprio, beni/merci (alimentari e non) per rivenderle ad operatori
professionali (vendita di beni nel business to business). La questione
sembrerebbe semplice se non fosse che la realtà virtuale è spesso un
moltiplicatore di complessità giuridica. Bisogna considerare infatti che
quando si apre un sito, anche volendo limitarci all'ambito nazionale, si
ha davanti l'intero mondo degli utenti di Internet, i quali possono
accedervi ed acquistare, sia in qualità di consumatori che di operatori
professionali. E' possibile svolgere contemporaneamente l'attività di
vendita on-line all'ingrosso ed al dettaglio? Sì, a condizione che si
creino aree distinte del sito per l'una e per l'altra attività, in modo
che "il potenziale acquirente sia messo in condizione di individuare
chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di
attività". Lo ha confermato la circolare sul commercio elettronico
del ministero dell'industria del giugno scorso (n. 3487/C), aggiungendo
che la disciplina dell'art. 18 D.Lgs 114//98, "non si applica alla
figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti
di affari in mediazione,….come pure alle attività esercitate in maniera
meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella
legislazione fiscale". Sotto questo profilo quindi meriterebbe
un'attenta riflessione la configurazione giuridica dei rapporti
retrostanti a tutte le iniziative dei c.d. "market place", allo
scopo di stabilire l'applicabilità o meno di tale normativa. La circolare
ha anche ricordato che, nei confronti dei consumatori, si devono applicare
naturalmente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/92 (contratti
negoziati fuori dai locali commerciali) e nel D.Lgs. 185/99 (contratti a
distanza). Il sito deve quindi essere costruito e la modalità del
procedimento di acquisto deve essere articolata in modo da offrire
all'utente/consumatore tutte le informazioni e garantire le tutele
stabilite da tali norme. Val la pena sottolineare che, per quanto concerne
il diritto di recesso, la circolare ha dato preferenza al D. Lgs 185/99
che, da un lato aumenta il termine (10 giorni) rispetto a quello stabilito
dal D. Lgs. 50/92, dall'altro aggrava la posizione del consumatore,
richiedendo come condizione necessaria l'invio di una raccomandata A/R.
Viceversa il D. Lgs. 50/92 espressamente dichiarava che "..l'avviso
di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso". In ogni caso non si deve
dimenticare che la normativa risultante dall'interpretazione congiunta di
entrambi i decreti, deve essere applicata a tutte le attività di
e-commerce poste in essere nei confronti dei consumatori, sia da parte dei
"venditori al dettaglio" che dei "fornitori di servizi
on-line". E' consigliabile quindi, anche per questi ultimi una
suddivisione del sito per aree diverse, da destinare al business to
business ed al business to consumer. Per concludere infine la rassegna
della normativa vigente, applicabile alle attività on-line, non si può
certo dimenticare la legge 675/96 a tutela della privacy, che richiede un
attento esame delle modalità di raccolta dei dati, poste in essere
tramite il sito, al fine di predisporre informative corrette e pertinenti
al concreto utilizzo dei dati stessi. Considerando che la Direttiva sul
commercio elettronico fa salva sia la normativa a tutela dei consumatori
che quella a tutela della riservatezza dei dati, si può ragionevolmente
ritenere che gli obblighi e gli adempimenti appena descritti, resteranno
sostanzialmente invariati, anche successivamente al suo recepimento.
avv. Allegra Stracuzzi |
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