Le regole-chiave per il commercio elettronico

Il Sole 24 Ore  - Venerdì 9 febbraio  2001 

La Direttiva europea sul commercio elettronico (n.2000/31), che riguarda numerose problematiche giuridiche relative all'utilizzo di Internet (dalla responsabilità dei providers alla composizione stragiudiziale delle controversie on line), dovrà essere recepita entro l'anno dagli Stati membri. Prima di cominciare a commentarne i contenuti, sembra tuttavia necessario ricordare che esiste già una normativa nazionale, applicabile alle attività di e-commerce. Innanzitutto l'imprenditore che vuole svolgere, tramite Internet, attività di vendita di beni nei confronti dei consumatori, deve prendere in esame l'art. 18 del D.Lgs. 114/98 (Riforma del Commercio). La norma infatti stabilisce che le forme speciali di vendita al dettaglio, effettuate tramite "..altri sistemi di comunicazione.." sono soggette alla previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la sede legale, o la residenza se persona fisica. Tale attività inoltre non può essere iniziata prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del comune. Nella comunicazione al comune deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività, previsti dall'art. 5 e deve essere indicato il settore merceologico. Ne consegue che, se si intende utilizzare un sito Internet, per vendere prodotti alimentari, è necessario essere anche in possesso dei requisiti indicati specificamente per tale attività. La violazione di tale norma prevede una sanzione di carattere amministrativo, che consiste nel pagamento di una somma da 5 a 30 milioni e, nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre anche la sospensione dell'attività, fino ad un massimo di 20 giorni (art 22). L'art. 18 stabilisce inoltre che è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre l'invio di campioni di prodotti o di omaggi è consentito purchè sia senza spese o vincoli per il consumatore. Tralasciando la questione delle operazioni di vendita all'asta, che richiederebbe una trattazione a parte, si noti che questo elenco di prescrizioni si riferisce soltanto all'attività di "commercio al dettaglio", cioè all'attività di coloro che professionalmente acquistano beni/merci (alimentari e non), in nome e per conto proprio, per rivenderle al consumatore finale (vendita di beni nel business to consumer). Ciò significa che non rientrano in tale disciplina né l'attività di fornitura di servizi on-line (rivolta sia a professionisti che consumatori), né quella di "commercio all'ingrosso" che, secondo la definizione adottata dal decreto, riguarda coloro che acquistano professionalmente, in nome e per conto proprio, beni/merci (alimentari e non) per rivenderle ad operatori professionali (vendita di beni nel business to business). La questione sembrerebbe semplice se non fosse che la realtà virtuale è spesso un moltiplicatore di complessità giuridica. Bisogna considerare infatti che quando si apre un sito, anche volendo limitarci all'ambito nazionale, si ha davanti l'intero mondo degli utenti di Internet, i quali possono accedervi ed acquistare, sia in qualità di consumatori che di operatori professionali. E' possibile svolgere contemporaneamente l'attività di vendita on-line all'ingrosso ed al dettaglio? Sì, a condizione che si creino aree distinte del sito per l'una e per l'altra attività, in modo che "il potenziale acquirente sia messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività". Lo ha confermato la circolare sul commercio elettronico del ministero dell'industria del giugno scorso (n. 3487/C), aggiungendo che la disciplina dell'art. 18 D.Lgs 114//98, "non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione,….come pure alle attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale". Sotto questo profilo quindi meriterebbe un'attenta riflessione la configurazione giuridica dei rapporti retrostanti a tutte le iniziative dei c.d. "market place", allo scopo di stabilire l'applicabilità o meno di tale normativa. La circolare ha anche ricordato che, nei confronti dei consumatori, si devono applicare naturalmente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/92 (contratti negoziati fuori dai locali commerciali) e nel D.Lgs. 185/99 (contratti a distanza). Il sito deve quindi essere costruito e la modalità del procedimento di acquisto deve essere articolata in modo da offrire all'utente/consumatore tutte le informazioni e garantire le tutele stabilite da tali norme. Val la pena sottolineare che, per quanto concerne il diritto di recesso, la circolare ha dato preferenza al D. Lgs 185/99 che, da un lato aumenta il termine (10 giorni) rispetto a quello stabilito dal D. Lgs. 50/92, dall'altro aggrava la posizione del consumatore, richiedendo come condizione necessaria l'invio di una raccomandata A/R. Viceversa il D. Lgs. 50/92 espressamente dichiarava che "..l'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso". In ogni caso non si deve dimenticare che la normativa risultante dall'interpretazione congiunta di entrambi i decreti, deve essere applicata a tutte le attività di e-commerce poste in essere nei confronti dei consumatori, sia da parte dei "venditori al dettaglio" che dei "fornitori di servizi on-line". E' consigliabile quindi, anche per questi ultimi una suddivisione del sito per aree diverse, da destinare al business to business ed al business to consumer. Per concludere infine la rassegna della normativa vigente, applicabile alle attività on-line, non si può certo dimenticare la legge 675/96 a tutela della privacy, che richiede un attento esame delle modalità di raccolta dei dati, poste in essere tramite il sito, al fine di predisporre informative corrette e pertinenti al concreto utilizzo dei dati stessi. Considerando che la Direttiva sul commercio elettronico fa salva sia la normativa a tutela dei consumatori che quella a tutela della riservatezza dei dati, si può ragionevolmente ritenere che gli obblighi e gli adempimenti appena descritti, resteranno sostanzialmente invariati, anche successivamente al suo recepimento.

avv. Allegra Stracuzzi 

 

 

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