E COMMERCE (COMMERCIO ELETTRONICO)

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2006

La definizione di commercio elettronico, conosciuta oramai a livello internazionale, comprende lo svolgimento - per via elettronica - di transazioni ed, in generale, di attività commerciali, quali la commercializzazione di beni e/o di servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione on-line di operazioni finanziarie e di borsa, la gestione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di altre procedure, di tipo transattivo, delle Pubbliche Amministrazioni.

Come è noto, all'interno della macrocategoria del commercio elettronico, si è soliti distinguere le attività commerciali e le transazioni tra imprenditori o, comunque, tra operatori professionali (business to business) da quelle in cui una parte, solitamente il fornitore di beni e/o servizi, è un'impresa commerciale (o un operatore professionale) e l'altra, il cliente/utente, è un consumatore, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (business to consumer). Accanto alla contrapposizione tra B2B e B2C, si distinguono ulteriormente le transazioni "telematiche" tra imprese e Pubblica Amministrazione (Public Agencies to business) dai servizi erogati, attraverso Internet, dalla Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini (Public Agencies to citizens).

Le questioni giuridiche sollevate da Internet e, specificatamente, dall'e-commerce coinvolgono trasversalmente tutti i rami del diritto, richiedendo un'accurata opera di analisi ed interpretazione delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, di più o meno recente approvazione, in coordinamento con i principi generali del nostro ordinamento giuridico.

L'esigenza di una specifica regolamentazione, con conseguente armonizzazione delle normative nazionali, in materia di commercio elettronico è stata affrontata dal legislatore comunitario con l'adozione della Direttiva 2000/31/CE (in G.U.C.E. n. L 178 del 17 luglio 2000), la quale si è occupata per la prima volta di commercio elettronico in modo organico, ancorché non esaustivo.

Affrontando la materia delle transazioni concluse tramite Internet, la Direttiva si propone di elaborare soluzioni capaci di misurarsi con un fenomeno in continua evoluzione ed espansione, introducendo una disciplina minimale, a carattere generale, volta a creare un quadro normativo di riferimento valido per tutti gli Stati membri.

Promuovendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri (art 1, 1° comma), la Direttiva 2000/31/CE ha posto l'accento sull'esigenza di armonizzazione delle normative nazionali, con particolare riferimento al regime di stabilimento dei "prestatori dei servizi della società dell'informazione", ai contratti conclusi per via elettronica, ed alle informazioni generali che devono essere fornite dai prestatori ai destinatari dei servizi ed alle competenti autorità.

Il legislatore italiano ha recepito i principi dettati dalla Direttiva 2000/31/CE con D. Lgs.9 aprile 2003, n. 70 (in G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - S.O. n. 61) (di seguito, anche "Decreto"), entrato in vigore il 14 maggio 2003.

In primo luogo la normativa in esame, agli articoli 1-3, delimita l'ambito di applicazione della nuova disciplina, escludendo espressamente da tale ambito interi settori dell'ordinamento giuridico, tra i quali vanno menzionati il settore del diritto tributario, quello relativo al trattamento di dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, le questioni relative ad accordi o pratiche di cartello, la professione di notaio, la rappresentanza e la difesa processuale, le attività di gioco e scommessa.

Esclusioni a parte, il legislatore italiano, in conformità con i dettami di cui alla citata Direttiva, ha adottato un duplice criterio al fine di determinare il campo di applicazione della disciplina relativa al commercio elettronico: da una parte il Decreto trova applicazione solo nei confronti dei prestatori di servizio "stabiliti" nel territorio italiano (criterio soggettivo), dall'altra, la nuova disciplina si applica alle attività che possono essere qualificate come "servizi della società dell'informazione" (criterio oggettivo).

A tale proposito, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, i "servizi della società dell'informazione" consistono in:

- attività economiche svolte in linea - on line;

- qualsiasi servizio della società dell'informazione prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, secondo le precisazioni e nei limiti di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Una volta chiarito quali attività ricadano nel campo di applicazione della nuova normativa, gli artt. 7, 12 e 13 del D.Lgs. 70/2003 impongono al prestatore del servizio (l'imprenditore) una serie articolata di obblighi informativi, in aggiunta a quelli previsti per specifici beni e servizi, da fornire al destinatario del servizio (che non è necessariamente un consumatore) sia in via preventiva, sia in fase precontrattuale, sia prima dell'inoltro dell'ordine, prevedendo pesanti sanzioni amministrative in caso di violazione.

Inoltre viene stabilito il principio che le norme del Codice Civile sulla conclusione dei contratti sono applicabili anche ai contratti stipulati per via telematica.

Gli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 70/2003 si occupano di disciplinare la materia delle comunicazioni commerciali, imponendo al prestatore del servizio precisi obblighi informativi sin dal primo invio della comunicazione commerciale e regolamentando l'utilizzo di comunicazioni commerciali non sollecitate. Anche in questo caso le violazioni sono sanzionate.

Infine il D. Lgs. 70/2003 regolamenta la responsabilità dei prestatori intermediari (artt. 14 - 17) ed incoraggia l'adozione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione della disciplina del commercio elettronico (art. 18), nonché l'uso di strumenti di composizione extragiudiziaria di eventuali controversie (art. 19).

In caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 12, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, che, in casi di particolare gravità o di recidiva possono essere raddoppiati nei limiti minimi e massimi.

Ciò premesso, va evidenziato che una serie di provvedimenti comunitari e nazionali contribuiscono ad ulteriormente disciplinare la materia in esame, introducendo apposite discipline volte a regolamentare settori ed ambiti che si intrecciano con l'attività di commercio elettronico.

In generale, con riferimento alla disciplina applicabile all'attività di vendita di beni, attraverso il commercio elettronico, vengono in rilievo il D. Lgs. 114/98, sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e le specificazioni contenute nella Circolare, 1/6/2000, n. 3487/C del Ministero dell'Industria, che si è soffermata - in particolare - sulla questione dell'esercizio contemporaneo dell'attività di vendita "al dettaglio" e di vendita "all'ingrosso", mediante l'utilizzo di uno stesso sito Internet.

Con particolare riferimento, poi, alle categorie del Business to Business (B2B) e del Business to Consumer (B2C), assumono rilevanza le questioni connesse alla validità giuridica ed agli effetti prodotti dal contratto concluso mediante lo scambio di documenti informatici privi di sottoscrizione (ad es., attraverso la modalità del "point and click" ovvero tramite l'invio di e-mail), nonché quelle relative alla validità ed alla efficacia di eventuali clausole vessatorie o abusive, soprattutto alla luce della rigorosa normativa nazionale ed europea posta a tutela dei diritti del consumatore. In tale contesto, si deve fare riferimento al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo (G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2005, S.O. n. 162/L), che ha recepito - a seguito di abrogazione - le relative norme poste a disciplina della materia consumeristica (D. Lgs. 50/92, in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali; D. Lgs. 185/99, in tema di contratti conclusi a distanza; D. Lgs. 74/92 e successive modifiche e integrazioni, in tema di pubblicità ingannevole e comparativa; artt. 1469-bis e ss. cod. civ., in tema di clausole vessatorie; artt. 1519-bis e ss. cod. civ., in materia di vendita di beni di consumo).

Infine vengono in rilievo le seguenti normative comunitarie e nazionali:

- In tema di Documento informatico e Firma digitale. A completamento del lungo iter normativo volto a disciplinare l'intero settore, il legislatore italiano ha adottato, con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recentemente integrato con D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2006, S.O. n. 105/L), il Codice dell'Amministrazione digitale (in vigore dal 1 gennaio 2006);

- In tema di Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. La normativa comunitaria di cui alla Direttiva 2002/65/CE, la quale ha modificato le Direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE è stata recepita in Italia con D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2005);

- In tema di telecomunicazioni: Il Codice delle Telecomunicazioni è stato adottato con D. Lgs. n. 259/2003 (in G.U. n. 214 del 15 settembre 2003, S.O. n. 150/L) che è entrato in vigore il 16 settembre 2003, recependo le Direttive Comunitarie 2002/19/Ce (direttiva accesso), 2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni), 2002/21/Ce (direttiva quadro), 2002/22/Ce (direttiva servizio universale);

- In tema di protezione dei dati personali. Il Codice Privacy è stato emanato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. n. 123/L) ed è entrato in vigore l'1 gennaio 2004. Il Codice Privacy ha recepito i principi sanciti dalla Direttiva 2002/58/CE, introducendo una specifica disciplina in relazione al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, integrando le disposizioni del D. Lgs. 70/2003.

Alla luce di queste premesse di carattere generale, si evince che l'offerta di beni e/o di servizi attraverso Internet, così come il relativo meccanismo di accettazione da parte del destinatario della stessa, presuppone un'attenta analisi della normativa vigente, oltre che delle regole del mercato.

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